Il Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, è stato convertito in legge il 15 gennaio 2026, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed entrata in vigore il giorno successivo.
Il provvedimento interviene sulla disciplina delle aree idonee per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Per comprendere la portata del DL 175/2025, è utile ripercorrere brevemente il quadro normativo che lo ha preceduto.
Il D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico FER), entrato in vigore il 30 dicembre 2024, aveva già riorganizzato la disciplina autorizzativa degli impianti rinnovabili, introducendo tre regimi distinti (attività libera, PAS e Autorizzazione Unica) in funzione di potenza, tipologia e contesto territoriale. Per quanto riguarda le aree idonee, il DL 175/2025 è intervenuto a consolidare l’intera disciplina delle stesse direttamente all’interno del Testo Unico FER, attraverso l’introduzione dei nuovi articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 12-bis.
Le aree idonee: cosa prevede il nuovo articolo 11-bis
Il nuovo assetto definisce un elenco di aree considerate idonee per legge, valide per tutte le tecnologie rinnovabili. Rientrano in questa categoria:
- siti di bonifica, cave e miniere dismesse, discariche esaurite;
- aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali;
- beni del demanio dello Stato non destinati ad altri usi.
Per il solo fotovoltaico vengono poi aggiunte ulteriori categorie specifiche:
- aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, con l’importante novità che non è più richiesta l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come requisito;
- aree classificate agricole entro 350 metri da uno stabilimento industriale (ridotte rispetto ai 500 metri della disciplina previgente);
- aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- edifici e strutture edificate con le relative superfici esterne pertinenziali.
Le aree agricole e l’agrivoltaico
Il DL 175/2025 conferma un approccio selettivo per il fotovoltaico a terra in zona agricola: rimane il divieto generale di installazione, con aperture puntuali legate a specifiche casistiche (revamping, comunità energetiche, progetti PNRR).
La novità più significativa riguarda invece l’agrivoltaico, per il quale viene introdotta per la prima volta una definizione normativa espressa nel Testo Unico FER. Un impianto agrivoltaico è tale quando preserva la continuità delle attività colturali e pastorali, attraverso configurazioni con moduli elevati da terra e sistemi di agricoltura digitale. Gli impianti che rispettano questi requisiti sono sempre autorizzabili nelle aree idonee, nel rispetto di eventuali vincoli.
Le procedure semplificate in area idonea
L’articolo 11-quater introduce regimi amministrativi semplificati per gli impianti localizzati in aree idonee. In particolare:
- per gli interventi in attività libera e PAS, l’installazione in aree idonee non richiede l’autorizzazione paesaggistica: l’autorità competente esprime comunque un parere obbligatorio, ma non vincolante;
- per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica, il parere paesaggistico rimane obbligatorio e non vincolante anche ai fini della VIA.
La disciplina transitoria
Le nuove disposizioni sulle aree idonee non si applicano retroattivamente: i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge continuano secondo la disciplina previgente. Allo stesso modo, le limitazioni relative alle aree agricole di elevato valore non si applicano ai procedimenti già in corso.
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